Statuto

24-02-2004

Art. 1
Costituzione e scopo

E’ costituita con sede in Palazzolo Acreide (SR), via Giuseppe Fava n° 7 l’associazione denominata Centro Studi Iblei, di seguito detta associazione. Essa ha lo scopo di promuovere e attuare le seguenti finalità:

• Studio, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale, naturalistico, archeologico, storico, artistico, etnoantropologico del territorio ibleo, mediante le tecniche e gli accorgimenti che saranno ritenuti utili a tale fine.

• Studio, valorizzazione e divulgazione della personalità e delle opere di Antonino Uccello, mediante le tecniche e gli accorgimenti che saranno ritenuti utili a tale fine.

• Collaborazioni con enti pubblici o privati per il conseguimento delle finalità culturali, etiche e sociali dell’Accademia.

Art. 2
Materiale

I Fondatori e i loro eredi mettono e potranno mettere a temporanea disposizione materiale di loro proprietà per il conseguimento dei fini dell’associazione. Di tale materiale saranno fatti inventari aggiornabili separati in relazione con le proprietà.

Art. 3
Deleghe

I Fondatori potranno esercitare e promuovere le attività accademiche anche indirettamente e con le risoluzioni tecniche che riterranno opportune (con deleghe particolari e attribuzioni di potere).

Art. 4
Mezzi finanziari

L’associazione non persegue finalità di lucro. Essa trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

• contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
• contributi dei privati;
• contributi di organismi internazionali;
• erogazioni, lasciti e donazioni;
• introiti derivanti da convenzioni;
• sopravvenienze attive per cessioni di beni;
• attività promozionali destinate alle sue finalità istituzionali;
• rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
• rimborsi per prestazioni comunque destinate alle finalità istituzionali.

Art. 5
L’Agorà

Nell’Agorà dell’associazione possono essere accolti, con la qualità morale di aderenti, Enti pubblici e privati, organizzazioni, associazioni e società, personalità. Potranno essere richiesti contributi o versamenti annuali o straordinari per la vita dell’Agorà e per l’attuazione di programmi dell’associazione.
All’interno dell’Agorà operano un Coordinatore e un Direttore della Biblioteca con funzioni anche redazionali

Art. 6
I Fondatori

Sottoscrittori del presente statuto sono i quattro Fondatori dell’associazione. Per qualsiasi ragione vengano a mancare saranno sostituiti da personalità nominate dai Fondatori in funzione, e avranno il titolo di Fondatori Onorari e le medesime funzioni dei Fondatori.
I Fondatori e Fondatori Onorari eleggono fra di loro il Presidente la cui carica non ha limiti di tempo.
I Fondatori operano da Consiglio di Amministrazione. Lavorano in piena armonia ai fini che l’associazione si propone.

Art. 7
Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e ne promuove e coordina le iniziative e le attività d’intesa con gli altri Fondatori. Nomina tra i Fondatori (ovviamente anche Onorari) due Vice Presidenti ai quali può assegnare in delega una parte delle sue funzioni.
Uditi i Fondatori, il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere, per un biennio; nomina il collegio dei Revisori dei Conti per un biennio; nomina per un biennio il Coordinatore dell’Agorà e il Direttore della Biblioteca dell’Agorà.
Il Presidente, d’intesa con gli altri Fondatori può nominare un Presidente Onorario con alte funzioni onorarie, senza limiti di tempo; può designare rappresentanti dell’associazione con incarichi annuali rinnovabili, presso Enti pubblici o privati italiani o stranieri.
In caso di impedimento grave e prolungato il Vice Presidente anziano ne assume automaticamente le funzioni.

Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dai quattro Fondatori e da chi succederà ad essi. Il Presidente può nominare un organo consultivo che insieme ai Revisori dei Conti al Segretario ed al Tesoriere predispone i preventivi economici e i bilanci consuntivi.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà l’acquisto, la permuta o l’alienazione di beni immobili avente carattere patrimoniale, la locazione di immobili, l’accettazione di doni, lasciti, sovvenzioni.
Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Presidente a promuovere azioni giudiziarie di qualunque tipo e grado.

Art. 9
Il Segretario

Il Segretario ha il compito di far eseguire le disposizioni del Consiglio di Amministrazione per la gestione dell’associazione, può proporre iniziative per migliorare la funzionalità dell’associazione stessa. Coordina le attività dei servizi e sottopone al Presidente i provvedimenti relativi. Propone al Presidente i pagamenti da fare, in relazione con le strutture tecniche e le finalità dell’associazione.
Il Segretario provvede all’organizzazione delle sedute alle quali partecipa senza diritto di voto con l’obbligo del riserbo e del segreto. Ne redige i verbali e cura l’esecuzione delle delibere.
Il Segretario sostituisce il tesoriere in caso di assenza o impedimento, con i medesimi obblighi.

Art. 10
Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni del Presidente o di chi per lui in merito alla gestione finanziaria ed economica. Cura la gestione contabile. Redige i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi nonché le relazioni economiche e se richiesto, predispone i preventivi economici
Il Tesoriere provvede per le vie bancarie all’introito delle somme ed al pagamento dei mandati firmati dal Presidente o da chi per lui.
Sostituisce il Segretario in caso di assenza o di impedimento con i medesimi obblighi.

Art. 11
Il Coordinatore dell’Agorà

Il Coordinatore dell’Agorà dà corso ai collegamenti ed alle iniziative che l’Ente si propone d’intesa col Presidente o di chi per lui.
Redige relazioni e statistiche trimestrali, ed anche eventuali statistiche straordinarie con relazioni, su richiesta del Presidente o di chi per lui.
Sostituisce il Direttore della Biblioteca dell’Agorà in caso di assenza o impedimento, con le medesime funzioni.

Art. 12
Il Direttore della Biblioteca dell’Agorà

Il Direttore della Biblioteca dell’Agorà attua e coordina, d’intesa con il Presidente o di chi per lui: attua l’informazione e l’aggiornamento sulle attività dell’Ente e di chi aderisce all’Agorà nello spirito dell’associazione. Il Direttore della Biblioteca dell’Agorà sostituisce il Coordinatore dell’Agorà in caso di assenza o di impedimento, con le medesime funzioni.
Il Direttore della Biblioteca e il Coordinatore dell’Agorà devono operare in continuo collegamento. Potrebbero anche essere la medesima persona.

Art. 13
I Comitati

Le personalità che costituiscono i Comitati vengono nominate di volta in volta dal Presidente d’intesa con i Fondatori.
Il Presidente e i Fondatori sono la presidenza dei Comitati in quanto garanti etici degli alti fini che l’associazione si propone.

Art. 14
Il Bilancio

Entro il 31 Ottobre di ogni anno sono presentati e approvati i bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente, riguardanti lo stato patrimoniale e il conto economico. Non sono ammessi passivi di gestione non recuperabili.

Art. 15
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti. Rimane in carica tre anni. I componenti effettivi eleggono fra di loro il Presidente del Collegio. I supplenti divenuti eventualmente effettivi scadono dalla carica quando sarebbe scaduto il componente effettivo sostituito.
Il Collegio esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Accademia secondo le norme del codice civile, e predispone le proprie relazioni ai bilanci.
Si riunisce in seduta ordinaria con scadenza trimestrale e quando è necessario in seduta straordinaria.

Art. 16
Il Patrimonio

Il Patrimonio è costituito dagli eventuali beni immobili, dalle disponibilità, e dall’attivo realizzabile al netto dal passivo esigibile dai fondi di accantonamento per costi e oneri speciali, inclusi gli eventuali beni previsti nell’art. 4 del presente Statuto.
Delle obbligazioni assunte risponde il patrimonio.

Art. 17
Norme transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore compatibilmente con le necessità e le possibilità oggettive.
I Fondatori si adopereranno alla sua piena applicazione.

Art. 18
Scioglimento dell’associazione

In caso di scioglimento dell’associazione, i Fondatori in quanto Consiglio di Amministrazione, procedono alla nomina di uno o più liquidatori e ne definiscono i poteri; provvedono quindi alla destinazione del patrimonio e dei relativi utili per finalità di pubblico interesse.

Art. 19
Rinvio

Per quel che non è indicato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali vigenti in materia.

F.to ANDREA LATINA
LATINA SALVATORE
CALIGIORE FRANCESCA
GIOVANNI BATTISTA Notaio L.S.